In considerazione dei contenuti espressi nel citato comma 837bis per cui fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l’articolo 12, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche), le Province e la Città metropolitana di Torino competenti alle immissioni ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento regionale 1/R, possono procedere ad autorizzare le immissioni in natura di specie non autoctone la cui
immissione era autorizzata in data antecedente all’applicazione del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.
comunicazione regione piemonte